Art. 7.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 85, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono aggiunte le seguenti: «e i velocipedi».